SEPARAZIONE E DIVORZIO CONTESTUALE: Le nuove regole della “Riforma Cartabia”

La riforma Cartabia (d.lgs. n. 149/2022), ha introdotto importanti novità in merito al
diritto di famiglia. La normativa, entrata in vigore dal 1° marzo 2023, si è concentrata
soprattutto sulla modifica della procedura degli istituti di separazione e divorzio e
sull’interesse e tutela dei figli minori.
Nello specifico, è stata introdotta la possibilità di presentare una domanda cumulativa, in
un unico ricorso, per chiedere insieme separazione e divorzio, riducendo così anche i
tempi processuali delle pronunce. Prima della Riforma era infatti necessario presentare
un ricorso per chiedere la separazione, e solo successivamente si poteva procedere a
domandare il divorzio con un nuovo ricorso. Inoltre, i coniugi comparivano prima
davanti al Presidente del Tribunale per l’udienza presidenziale (prima fase) e poi davanti
al Giudice istruttore (seconda fase).
Ora, una volta depositata in Tribunale la domanda cumulativa, entro 90 giorni viene
fissata l’udienza di separazione, nella quale i coniugi devono comparire personalmente
direttamente davanti al Giudice istruttore. Per ottenere poi il divorzio, è necessario
attendere altri 6 mesi, in caso di separazione consensuale, o 12 mesi in caso di
separazione giudiziale, dalla sentenza parziale di separazione pronunciata nella prima
udienza. Durante questo periodo ovviamente i coniugi non devono essersi riconciliati.
È necessario che l’avvocato inserisca da subito nella domanda congiunta tutti i mezzi di
prova e tutte le domande relative alla separazione e al successivo divorzio, che potrà
essere pronunciato dallo stesso giudice, anche nello stesso procedimento della
separazione. Ovviamente, prima dell’udienza, le parti hanno la possibilità di presentare
ulteriori atti per precisare le loro richieste e le loro prove.
In precedenza, si poteva iniziare una causa anche con un atto “debole”, sperando
nell’attività conciliativa del Presidente alla prima udienza o aggiungendo prove durante la
causa. Unificando le fasi processuali, questo non è più possibile e tutto deve essere detto
e depositato prima della prima udienza, durante la quale il Giudice istruttore, dopo aver
esaminato i documenti, cercherà di trovare un accordo per conciliare le parti. In assenza
di un accordo, il Giudice prenderà subito i provvedimenti provvisori ed urgenti (ad
esempio l’affidamento dei figli, l’assegnazione della casa coniugale, l’assegno mensile per
i figli ecc.) e deciderà sulle istanze istruttorie (prove), valutando ad esempio se fissare una
nuova udienza per ascoltare testimoni oppure se nominare esperti, quali psicologi o
consulenti finanziari. In casi eccezionali di pericolo per i minori o grave urgenza, il
Giudice può emettere immediatamente (cioè prima dell’udienza) i provvedimenti urgenti,
senza ascoltare l’altro coniuge, che verrà sentito solo in udienza, fissata entro i 15 giorni
successivi alla pronuncia di tali provvedimenti. Nel caso di domanda congiunta, la
sentenza sarà strutturata in capi separati nei quali saranno ben divise le decisioni relative
alla separazione (figli, casa, eventuale addebito ecc) e quelle relative al divorzio.
Tra i documenti da allegare alla domanda congiunta di separazione e divorzio, vi sono
innanzitutto quelli relativi alle richieste di contributi economici in favore dei figli o del
coniuge. Dovranno quindi essere presentati, anche dal coniuge convenuto, tutti quei
documenti che provino le condizioni economiche-patrimoniali-finanziarie. A riguardo,
un’altra importante novità, è che il reddito può derivare non solo dal c.d. reddito da

lavoro, ma anche dal reddito finanziario (ad es. investimenti in Borsa, azioni ecc) e dal
reddito patrimonio (affitto di case, uffici, terreni ecc). Bisogna poi allegare i documenti
che contengono tutte le spese che si hanno, ad esempio per cibo, luce, gas, scuola, sport,
visite mediche, viaggi, svago e così via, nonché eventuali uscite economiche quali mutui,
prestiti e finanziamenti.
In presenza di figli minori, ci sono documenti che devono essere obbligatoriamente
depositati come: le dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni; i documenti che
attestano la titolarità di diritti reali su beni immobili e beni mobili registrati; quote sociali;
estratti conto di rapporti bancari e finanziari degli ultimi tre anni.
Se una delle parti non dichiara in modo completo la propria condizione patrimoniale, il
Giudice potrà condannarla al rimborso delle spese legali dell’altro coniuge ed al
risarcimento dei danni eventualmente subiti.
La riforma Cartabia presta molta attenzione ai figli minori. A tal proposito, una novità è
il deposito da parte dei coniugi del “piano genitoriale”, nel quale sono riportati tutti gli
impegni e le attività dei figli con un calendario. Questo, una volta accolto, permette al
Giudice di sanzionare il genitore che non rispetti gli impegni contenuti nel piano.
Il minore diventa parte del procedimento di separazione o divorzio dei genitori, perché a
partire dai 12 anni, o in alcuni casi anche in età inferiore, viene sempre ascoltato dal
Giudice istruttore qualora i genitori non abbiano raggiunto un accordo. Il colloquio con i
figli deve svolgersi in modo tale da garantire riservatezza e serenità del minore, per cui
non può essere fatto in caso di situazioni pregiudizievoli per il minore, tenuto conto delle
sue condizioni fisiche e psichiche, se ritenuto privo di utilità (ad esempio se il figlio è
troppo piccolo) o se il minore dichiara di non voler essere ascoltato. Il minore deve
essere informato sul perché viene ascoltato e il colloquio deve essere videoregistrato o
deve essere fatto un verbale anche con i comportamenti del minore, riportando ad
esempio se aveva disagio, paura, tristezza e altro. Tutto ciò che il minore esprime in sede
di colloquio deve essere considerato dal Giudice, che può farsi assistere da un
professionista terzo (psicologo, neuropsichiatra infantile ecc.).
Il Giudice deciderà anche per l’assegno mensile di mantenimento dei figli, dovuto sia per
i minori che per i figli maggiorenni non ancora economicamente indipendenti.
Il Tribunale competente per territorio, in presenza di figli, è quello di residenza abituale
dei minori. Se invece non ci sono figli, può essere competente il Tribunale dell’ultima
residenza comune dei coniugi oppure, a seconda dei casi, quella del convenuto.
La tutela del minore è inoltre tutelata dall’istituto della mediazione familiare, promossa
proprio dalla riforma per favorire la collaborazione e la comunicazione tra le parti, in
modo da preservare le relazioni familiari e far sì che le decisioni vengano prese con più
consapevolezza, e per ridurre il peso finanziario, essendo la mediazione più economica
rispetto al procedimento legale tradizionale.
Le nuove norme in tema di diritto di famiglia si applicano peraltro a tutte le forme di
famiglia, ovvero alle coppie coniugate, ai conviventi e alle unioni civili tra persone dello
stesso sesso. Nei procedimenti dei figli di coppie non sposate, è stata estesa la possibilità
di ricorrere alla negoziazione assistita, che prima era inammissibile. Se una coppia non

sposata con figli intende chiedere congiuntamente la regolamentazione della
responsabilità genitoriale e determinare il contributo economico in favore dei minori, il
procedimento si svolge nello stesso modo di una coppia unita in matrimonio, con
un’unica differenza: il Presidente nomina un Giudice relatore che, dopo aver chiesto il
parere del pubblico ministero sull’accordo raggiunto con la negoziazione assistita,
riferisce in camera di consiglio. In questo caso, la comparizione delle parti non è
obbligatoria, a meno che siano le parti stesse a richiederla o siano necessari ulteriori
chiarimenti.
In ultimo, la riforma realizza il rito unico attribuendo la competenza dei procedimenti
aventi ad oggetto lo stato e la capacità delle persone, la famiglia, l’unione civile, le
convivenze e i minori, al nuovo Tribunale per le persone, per i minorenni e per le
famiglie, la cui istituzione è prevista entro la fine del 2024, sia presso le sedi delle Corti
d’Appello, sia presso i Tribunali ordinari.

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