IL MANTENIMENTO DEI FIGLI

L’obbligo legale di mantenimento dei figli è un obbligo che sussiste per il semplice fatto
di aver generato dei figli ed assume particolare rilevanza in caso di separazione, divorzio
o cessazione di convivenza. In questi casi, il genitore non affidatario è tenuto a versare
l’assegno di mantenimento per provvedere alle esigenze dei figli. La somma di questo
assegno, quando i genitori non raggiungono un accordo, viene stabilita dal giudice, che
tiene conto anche del tenore di vita goduto fino a quel momento, delle esigenze dei figli
e del principio di proporzionalità, secondo il quale vengono comparati i redditi dei
genitori. È infatti previsto che i genitori provvedano al mantenimento dei figli in
proporzione alle proprie disponibilità economiche, tenendo conto anche del tempo di
permanenza dei figli presso l’uno o l’altro genitore e della valenza economica dei compiti
domestici e di cura assunti da ciascuno. Questo è il motivo per cui è il genitore non
affidatario a dover versare l’assegno, che deve coprire quindi anche i costi di
mantenimento abitativo a carico del genitore presso cui il figlio vive. L’obbligo di
mantenimento sussiste anche quando il genitore è disoccupato, poiché ha l’obbligo di
impegnarsi a ricercare un’occupazione per affrontare gli impegni che derivano dalla scelta
di genitorialità.
È molto importante capire fino a che punto il genitore sia tenuto a mantenere i propri
figli. Il mantenimento ovviamente sussiste sempre quando i figli sono minori, e l’assegno
viene versato al genitore presso cui il figlio vive. Quando invece i figli sono maggiorenni,
il mantenimento deve essere richiesto dall’altro genitore o dal figlio stesso, se vive da
solo, e può essere versato direttamente al figlio finchè questo non sia indipendente
economicamente. In ogni caso, se il figlio maggiorenne è portatore di handicap grave, i
genitori sono sempre e comunque tenuti a mantenerlo, salvo che egli percepisca una
pensione sufficiente a far fronte alle sue necessità.
L’indipendenza economica è un elemento che viene valutato caso per caso. La
giurisprudenza ha stabilito che nessun genitore sia obbligato a mantenere un figlio
“fannullone” ( Cass. Civ. 8 novembre 2021, n.32406 ), dato che egli ha comunque il
dovere di fare quanto possibile per diventare economicamente indipendente. Di
conseguenza, se il figlio non raggiunge tale indipendenza per sua colpa, ad esempio
perché rifiuta proposte di lavoro, il genitore non è più tenuto a mantenerlo. Quando
invece il figlio diventa maggiorenne e prosegue l’ordinario percorso di studi superiori o
universitari o di specializzazione, il genitore è tenuto a versare l’assegno di
mantenimento, sempre che non dimostri che il figlio intenda proseguire gli studi al solo
scopo di non trovare un lavoro. In questo caso, per valutare il diritto al mantenimento, si
considera l’età del figlio. Di regola, è stato stabilito che raggiunti i 34 anni, il genitore non
ha più l’obbligo di mantenimento del figlio, ma in sede legale verranno comunque
valutate le scelte di vita compiute dal figlio fino a quel momento e il reale impegno nella
ricerca di una posizione lavorativa ( Cass. Civ., Sez. I, ord. 16 settembre 2024, n. 24731 )
Il genitore, dimostrando che il figlio abbia raggiunto l’indipendenza economica, può
chiedere al giudice la riduzione o revoca dell’assegno di mantenimento. Se la domanda
viene accolta, il figlio perde il diritto al mantenimento ma può comunque chiedere il

riconoscimento degli alimenti. Non tutte le attività lavorative però sono considerate
idonee alla riduzione o revoca dell’assegno. Ad esempio, un figlio maggiorenne che abbia
iniziato un periodo come apprendista conserva il diritto al mantenimento, a meno che si
dimostri che la retribuzione riconosciuta gli permetta di mantenersi.
In generale invece, anche in presenza di figli minori, l’assegno di mantenimento può
essere ridotto o revocato quando la situazione economica del genitore peggiora. Questo
aspetto ha avuto enorme importanza negli ultimi anni a causa della pandemia da Covid-
19. A tal proposito, la giurisprudenza ha chiarito che la riduzione del reddito dovuta dalla
crisi pandemica sia un motivo valido e sufficiente a rivedere il quantum dell’assegno
dovuto ai figli.
Il genitore tenuto al mantenimento può chiederne la riduzione anche nel caso in cui dia
alla luce un altro figlio con un’altra donna, perché la nuova nascita comporta nuovi
obblighi di contributo.
Per concludere, ricordiamo anche che il genitore tenuto al mantenimento, non può
richiedere al figlio la restituzione di quanto versato, salvo il caso in cui emerga che, sin
dall’inizio, il figlio maggiorenne si trovasse in una condizione di autosufficienza
economica.

Tags:
Share
Torna su